Assegno Nucleo Familiare

L’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI

L’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

REQUISITI

  • Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
  • nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli propri e sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
  • risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)   non superiore a € 8.555,99   calcolato ai sensi del D. Lgs.159/13 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)” ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate rilasciato dai caf e patronati autorizzati.

 IL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISE è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF.

Pertanto, dovranno essere dichiarati:

  • tutti coloro che sono iscritti nella scheda anagrafica del richiedente compresi i tre minori;
  • le eventuali altre persone che non sono presenti nella scheda anagrafica del genitore richiedente, ma che sono a carico di qualcuna delle persone di cui al 1° punto ) ai fini del pagamento dell’Irpef;
  • il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente.

Costituiscono eccezione a tale regola (e quindi i coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente) le seguenti situazioni:

  • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
  • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;<
  • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
  • quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel calcolo della situazione economica del nucleo familiare i redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.

Deve essere dichiarato:

  • Il reddito complessivo indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell’anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
  • Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione.

Va considerato che:

– nel calcolare la situazione economica si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie. Se, ad esempio, in presenza di figli minori, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nell’anno di produzione dei redditi dichiarati, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione e sul calcolo finale degli importi degli assegni;

– all’eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;

– nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo del mutuo gravante sull’immobile al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l’acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.

Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi all’anno 2005, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno 31/01/2006).

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO

Se il calcolo della situazione economica lo consente, il diritto all’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.

Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché, ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a terzi).

MISURA DELL’ASSEGNO

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

  • sino ad un importo massimo di euro 141,30 mensili per le richieste relative all’anno 2016;
  • per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo quanto indicato al punto precedente;
  • fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

Gli assegni al nucleo familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione economica del nucleo.

VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE FAMILIARE AVVENUTE DOPO LA RICHIESTA

Se nel corso dell’anno per il quale il richiedente domanda gli assegni intervengono variazioni della situazione familiare, dopo che egli ha presentato la domanda e la dichiarazione relativa, valgono le seguenti regole:

  • non hanno alcun effetto le variazioni dei redditi e dei patrimoni posseduti avvenute, dopo la presentazione della domanda, nel corso dell’anno solare per il quale sono stati richiesti gli assegni. Non hanno effetti anche le variazioni dei componenti della famiglia diversi dal genitore richiedente e dai tre minori. Tali variazioni dovranno essere considerate solo in una eventuale successiva domanda;
  • se invece varia la composizione del nucleo familiare che dà diritto all’assegno, ossia se nel nucleo viene meno la presenza di almeno uno dei tre minori, perché, ad esempio, il minore non fa più parte della famiglia anagrafica del richiedente o è diventato maggiorenne, la concessione degli assegni è limitata al numero di mesi durante i quali nel nucleo sono stati presenti i tre figli minori.

Se il richiedente sposta la propria residenza anagrafica presso un altro Comune:

  • prima del provvedimento di concessione dell’assegno: il Comune trasmette i relativi atti al Comune di nuova residenza per i provvedimenti conseguenti;
  • dopo il provvedimento di concessione dell’assegno: il pagamento ha luogo ed il Comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l’interessato ha mutato residenza.

PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la richiesta. In caso di concessione, trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento. L’INPS paga mediante accredito sul conto corrente bancario.

Si ricorda che a seguito del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che impone alla Pubblica Amministrazione il divieto di pagamento di somme in contanti oltre i 1.000,00 euro, le somme spettanti potranno essere erogate solo su c/c bancario o postale o su libretto postale o bancario con iban associato. e’ quindi obbligatorio indicare sulla domanda le coordinate bancario (IBAN). L’IBAN deve essere necessariamente intestato o cointestato al richiedente del beneficio.

CUMULO DEI BENEFICI

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’Inps.

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

6 Dicembre 2021, 12:50