Emergenza Covid-19 Fase 2, Fortunato fissa i criteri per la ripresa dei cantieri edili

Data:
14 Aprile 2020

Emergenza Covid-19 Fase 2, Fortunato fissa i criteri per la ripresa dei cantieri edili

In vista della Fase 2 per l’emergenza Covid-19, il Comune di Santa Marina ha fissato delle linee guida per l’autorizzazione edilizia e l’attuazione norme di sicurezza sui luoghi di lavoro per cantieri edili pubblici e privati, in attesa della ripresa delle attività.

Questo vademecum è stato inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’ANCE, all’ANCI, ai sindacati e agli Ordini Professionali.

“Alla luce dell’attuale situazione emergenziale- Spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- rendendosi auspicabile ed indispensabile, anche e soprattutto ai fini della rinascita economica dell’intero Paese, la ripresa delle lavorazioni sui cantieri edili, sia pubblici che privati, presenti sul territorio, non solo comunale, ma di tutta la penisola, allo scadere di validità delle normative emesse, il Comune di Santa Marina ha deciso, con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 30.03.2020, di emanare attraverso un vademecum una serie di linee guida di regolamentazione delle attività nelle quali si riportano le procedure per le autorizzazioni edilizie e l’attuazione norme di sicurezza sui luoghi di lavori per cantieri edili pubblici e privati in vista della ripresa delle attività prevista presumibilmente a far data dal 04.05.2020. Ritenendo doveroso- continua Fortunato- in questa fase di attesa predisporre tutti gli atti ed adempimenti necessari per permetterà una rapida ripresa delle attività lavorative nel campo di un settore economico trainante quale quello dell’edilizia, ho ritenuto doveroso sottoporre all’attenzione dei soggetti in indirizzo, questo opuscolo attuativo restando a disposizione per un parere o un suggerimento al fine di migliorare lo stesso”.

L’Italia sta attraversando un momento molto difficile a causa dell’espandersi dell’epidemia da Coronavirus, Covid-2019.

A tutti i cittadini è richiesta responsabilità, restando in casa il più possibile.

Il comune di Santa Marina, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del rischio epidemiologico da Covid-2019, ha emesso Ordinanza n. 16 del 13.03.2020 recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio epidemiologico Covid-2019” con la quale, al fine di avere sotto controllo tutti gli spostamenti che avvengono in entrata ed uscita dal territorio comunale in modo da poter applicare tutte le misure di prevenzione ed informazione prescritte per legge, ha sospeso fino al 03.05.2020, tra le altre cose, tutte le attività edilizie relative a cantieri pubblici e privati localizzati sull’intero territorio comunale, azione successivamente recepita con Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20.03.2020 e D.P.C.M. del 22.03.2020.

Alla luce dell’attuale situazione emergenziale, rendendosi auspicabile ed indispensabile, anche e soprattutto ai fini della rinascita economica dell’intero Paese, la ripresa delle lavorazioni sui cantieri edili, sia pubblici che privati, presenti sul territorio, non solo comunale, ma di tutta la penisola, allo scadere di validità delle normative emesse, il comune di Santa Marina ha deciso, con Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 30.03.2020, di permettere la ripresa e/o l’ inizio di lavori edili previa autorizzazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale a far data dal 04.05.2020,

Al fine della ripresa e/o dell’ inizio di lavori edili è fatto obbligo al Direttore dei lavori e/o Responsabile dei Lavori e/o Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’inoltro di apposita “Istanza di Ripresa Lavori e/o Inizio Lavori – Emergenza Covid-2019” all’ Ufficio Tecnico Comunale che provvederà, caso per caso, al rilascio dell’autorizzazione e/o diniego alla ripresa e/o all’ Inizio dei lavori di ogni singolo cantiere edile.

L’ “Istanza di Ripresa Lavori e/o Inizio Lavori – Emergenza Covid-2019” dovrà contenere apposito Piano di Sicurezza predisposto dal Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e redatto, nello specifico, ai fini della prevenzione di rischio epidemiologico da Covid-2019 nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel seguente “Vademecum_CantieriEdili-Covid-2019_ComuneDiSantaMarina”.

Il Sindaco

Ing. Giovanni Fortunato

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ISTANZA DI RIPRESA LAVORI e/o INIZIO LAVORI – EMERGENZA COVID-2019

A far data dal 15.04.2020, è fatto obbligo al Direttore dei lavori e/o Responsabile dei Lavori e/o Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente a tutti i cantieri edili presenti o previsti sul territorio comunale di Santa Marina, di inoltrare all’ Ufficio Tecnico Comunale apposita “Istanza di ripresa e/o Inizio Lavori – Emergenza Covid-2019” accompagnata dal “Piano di Sicurezza_COVID-2019_Santa Marina” predisposto dal Direttore dei Lavori e/o dal C.S.E e redatto, nello specifico, ai fini della prevenzione di rischio epidemiologico da Covid-2019 nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel seguente:

Vademecum_CantieriEdili-Covid-2019_ComuneDiSantaMarina

L’ U.T.C. del comune di Santa Marina, presa in esame l’istanza, ne accerterà la completezza documentale ed il rispetto delle raccomandazioni contenute nel “Vademecum_CantieriEdili-Covid-2019_ComuneDiSantaMarina”.

Valutata l’adeguatezza del “Piano di Sicurezza_COVID-2019_Santa Marina” predisposto provvederà al rilascio dell’ Autorizzazione e/o Diniego alla ripresa e/o all’inizio dei lavori di ogni singolo cantiere edile con provvedimento da emanare nel termine massimo di 5 giorni lavorativi per la ripresa dei cantieri attualmente sospesi e di 10 giorni lavorativi per l’apertura di nuovi cantieri dalla data di protocollo dell’istanza.

Qualora si rendessero necessarie integrazioni all’istanza e/o alla documentazione prodotta, i termini sopra indicati inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di protocollo delle eventuali integrazioni richieste.

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PIANO DI SICUREZZA_COVID-2019_SANTA MARINA

CONTENUTI OBBLIGATORI

  • Individuazione specifica dell’Impresa e/o delle Imprese esecutrici;
  • Dati anagrafici e di provenienza (comune di residenza o di domicilio) di tutti i lavoratori previsti in cantiere specificando il numero contemporaneo di lavoratori previsti e le loro specifiche mansioni;
  • Descrizione dettagliata delle lavorazioni previste dalla quale si evinca il metodo adottato ai fini della prevenzione di rischio epidemiologico da Covid-2019 come da raccomandazioni e prescrizioni emesse a livello nazionale, regionale e comunale (es.: rispetto della distanza minima interpersonale maggiore e/o pari a mt. 1,00, utilizzo di specifici Dispositivi di Prevenzione Individuale come mascherine e guanti, etc.);
  • Descrizione dettagliata del metodo di approvvigionamento dei materiali e la loro provenienza;

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

  • Dotazione specifica “D.P.I. Emergenza_Covid19” da conservare presso il cantiere:

– Mascherine e guanti per ogni lavoratore,

– Rilevatore laser di temperatura corporea,

– Erogatore gel igienizzante,

– Test rapidi Coronavirus-Covid_19;

  • Registro di annotazione, da aggiornare quotidianamente e conservare sul cantiere, contenente:

– dati anagrafici e di provenienza di tutti i lavoratori presenti sul cantiere;

– dati anagrafici e di provenienza di tutti gli addetti e/o autorizzati all’ingresso in cantiere;

– rilevamento della temperatura corporea di tutti i

lavoratori e/o addetti autorizzati all’ingresso in cantiere;

  • Relativamente alle Imprese e lavoratori provenienti da altri comuni, è consentito che essi entrino ed escano una sola volta per ogni giorno di lavoro dal comune di Santa Marina (es.: essi una volta entrati nel comune all’inizio della giornata lavorativa non potranno rientrarvi nella stessa giornata dopo esserne usciti e quindi essi dovranno permanere nel cantiere per l’intera giornata lavorativa organizzando le pause previste per il pranzo o per altre necessità all’interno della stessa area di cantiere e nel rispetto di tutte le raccomandazioni e prescrizioni emesse a livello nazionale, regionale e comunale);

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  • Relativamente alle Imprese o lavoratori provenienti da comuni nei quali sia accertato anche solo un caso di positività Covid_19 è fatto obbligo di sottoporsi a preventivo test-tampone e/o test rapido e/o test sierologico da esibire prima dell’accesso nel territorio comunale.

PRESCRIZIONI CONSIGLIATE

  • Relativamente alle Imprese provenienti da altri comuni, è auspicabile, al fine di ridurre gli spostamenti tra diversi territori comunali, avvalersi, qualora possibile, di manovalanza e/o operai locali o , in alternativa, qualora ciò non sia attuabile, provvedere alla permanenza dei lavoratori all’interno del territorio comunale anche per il pernottamento;
  • Relativamente all’approvvigionamento dei materiali, è auspicabile, al fine di ridurre gli spostamenti tra diversi territori comunali, avvalersi, qualora possibile, di fornitori e/o rivenditori di materiali edili locali.

OBBLIGHI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E/O C.S.E., COMMITTENTE E IMPRESA ESECUTRICE

  • Dichiarazione di assunzione di responsabilità al controllo, sul cantiere di propria competenza, del rispetto di tutto quanto contenuto nel PIANO DI SICUREZZA_COVID-2019_SANTA MARINA predisposto per lo specifico cantiere e preventivamente approvato dal Comune di Santa Marina.

CONTROLLI

Il comune di Santa Marina, con l’ausilio dell’ Ufficio Tecnico Comunale e dei propri organi di vigilanza, si impegna al controllo dei cantieri edili presenti e previsti su tutto il territorio comunale al fine di garantire il rispetto di quanto sopra fatto obbligo e raccomandato.

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PROVVEDIMENTI PER VIOLAZIONE PRESCRIZIONI

– L’inosservanza delle prescrizioni obbligatorie contenute nel “Vademecum_CantieriEdili-Covid-2019_ComuneDiSantaMarina” comporta la sospensione immediata del cantiere e l’eventuale erogazione di un’ ammenda da un minimo di 200 euro fino ad un massimo di 2.000 euro. La ripresa dei lavori potrà avvenire solo a seguito dell’ottemperamento alle inosservanze riscontrate previo sopralluogo autorizzativo da parte dell’UTC;

– Il riscontro di una persona positiva al Covid-19 sull’area di cantiere comporta la chiusura immediata del cantiere, la segnalazione agli enti preposti, quali ASL di competenza e comune di provenienza, per l’emissione del provvedimento di isolamento obbligatorio della persona positiva e di tutti coloro che hanno frequentato il cantiere nei 15 giorni precedenti.

MISURE SPECIFICHE PER I CANTIERI EDILI, PUBBLICI E PRIVATI.

Mobilità del personale

Per potersi muovere per “compravate esigenze lavorative” occorre autocertificare attraverso la modulistica predisposta tale condizione (si riporta in Allegato 1 il format della dichiarazione). Inoltre poiché molti lavoratori hanno il proprio comune di residenza diverso dai luoghi in cui sono chiamati ad operare, instaurando un meccanismo di ingressi ed uscite in un determinato Comune, si rende, dunque, necessario il “monitoraggio del personale di cantiere”.

A tal fine, il lavoratore può entrare nel comune sede del cantiere all’inizio della giornata lavorativa e non potrà rientrarvi nella stessa giornata dopo esserne uscito e quindi esso dovrà permanere nel cantiere per l’intera giornata lavorativa organizzando le pause previste per il pranzo o per altre necessità all’interno della stessa area di cantiere e nel rispetto di tutte le raccomandazioni e prescrizioni emesse a livello nazionale, regionale e comunale.

Misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere

  • Durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020,di almeno 1 metro.
  • Gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina. Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.
  • Ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc (come indicato in Allegato 1 del DPCM 8/3/2020): le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.
  • Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  • I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

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  • I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie..etc), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.
  • Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.
  • L’impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, in alternativa, con l’impiego di mascherine. I comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l’uso.
  • Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 minuti l’una dall’altra.
  • Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere. L’importante è che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore, e gli stessi non dovranno essere seduti l’uno di fronte all’altro.
  • Andrà di volta in volta valutata la possibilità di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli già consentiti ed evidenziati nel Layout di Cantiere.
  • Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione ed il rispetto della distanza minima.
  • L’attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell’apposita area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è

necessario dotarsi di mascherine. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture..) dovrà avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

  • In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine, in base al numero dei lavoratori presenti.
  • Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operaio, avviserà (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti.
  • Andranno altresì stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 e riportate in Allegato 2 del presente documento.

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SANZIONI

Violare le regole del governo sulla limitazione degli spostamenti e dei contatti per l’emergenza coronavirus è un reato. Con il mutare delle condizioni, e l’estensione delle restrizioni all’intero territorio nazionale, l’impiego delle Forze dell’Ordine è stato rimodulato ed esteso, dando ovviamente la priorità alle regioni e alle provincie maggiormente colpite.

Le ipotesi di reato che si potrebbero venire a configurare per i cittadini negligenti sono le seguenti (in ordine di gravità):

1) L’articolo 650 del Codice penale parla dell’inosservanza di provvedimento di un’autorità: la pena prevista è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. È questo il caso di chi ha febbre oltre i 37.5 gradi, tosse, raffreddore e altri sintomi associati al coronavirus. Se non si mette in autoisolamento e lo segnala al medico curante o alla Asl, rischia, oltre al procedimento per violazione dei provvedimenti dell’autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie, punibile da tre a sette anni.

2) Se si compila una autodichiarazione sostenendo di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze lavorative o altre condizioni di necessità, e invece queste condizioni non sussistono, si configura il reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale. È previsto l’arresto in flagranza e la procedibilità d’ufficio. I pubblici ufficiali che non denunciano rischiano il reato di omessa denuncia, articolo 361 del codice penale.

3) L’articolo 452 del Codice penale, ben più grave, riguarda i delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la stessa. In questo caso c’è l’arresto dai sei mesi ai tre anni. E’ il caso di chi, consapevole di essere contagiato, o di essere stato a contatto con persone positive al virus, continua ad avere relazioni sociali senza prendere precauzioni, non curandosi della possibilità di trasmettere il contagio. Se infatti dovesse contagiare persone malate o immunodepresse fino a provocarne la morte, il reato si potrebbe trasformare in omicidio doloso, pena la reclusione fino a 21 anni.

Ovviamente alla base di qualsiasi illecito penale deve essere dimostrato che il soggetto ha agito con negligenza, imprudenza, e bisognerà accertare se poteva o doveva evitare il contatto. Il dolo implica la volontà di creare il contagio, o comunque l’accettazione dell’evento contagio: se parliamo di dolo parliamo del fatto che il soggetto accetta che l’evento si verifichi.

Ultimo aggiornamento

13 Dicembre 2021, 18:11